Il reddito derivante da lavoro svolto all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi da dipendenti che si qualificano come residenti fiscali in Italia, è generalmente soggetto a una doppia imposizione.
Per evitare la duplicazione dell’imposta sul medesimo presupposto le imposte pagate in via definitiva all’estero sono ammesse in detrazione dall’Irpef netta nel limite della quota d’imposta italiana afferente ai redditi prodotti al di fuori del territorio nazionale.


