La Corte di Cassazione, Sez. 2 Civile, con la sentenza n. 25668 del 15 ottobre 2018 si è espressa in tema possibilità di recesso dal contratto d’opera professionale con termine finale.
La Suprema Corte ha chiarito che la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell’art. 2237 c.c..
Tale termine, infatti, normalmente "vale ad assicurare al cliente che il prestatore d’opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti" e fa quindi riferimento all’andamento ordinario del rapporto e non alla sua fase di risoluzione.
"Solo l’esistenza di un concreto contenuto del regolamento negoziale, che dimostri che le parti abbiano inteso, attraverso la previsione del termine, escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita", chiarisce ancora la Corte di Cassazione, "potrebbe giustificare un diverso esito".


