Sentenza n. 5850 del 22 aprile 2002 della Corte di Cassazione Sez. I civ.
La sentenza citata fissa il principio di diritto per il rimborso della quota di partecipazione del socio di s.r.l. che ha esercitato il diritto di recesso ex art. 2437 C.C., così come richiamato dall’art. 2494 C.C., concordando con l’orientamento dominante. Il rimborso di detta quota va determinato in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio chiuso anteriormente al recesso, anche se non ancora approvato al momento dell’uscita del socio.
A commento si può sinteticamente osservare quanto segue.
La motivazione è legata all’indiscutibile esigenza di salvaguardare l’integrità del patrimonio delle società di capitali, a tutela di un interesse generale. Infatti, in base al tenore letterale dell’art. 2437 C.C.: « in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio», non sussiste la possibilità di rimborsare la quota sulla base di un bilancio straordinario redatto specificamente alla data del recesso, come invece stabilisce l’art. 2289 C.C. in caso di scioglimento del rapporto sociale nelle società di persone.
Il bilancio, da prendere come riferimento, è quindi quello ordinario relativo all’ultimo esercizio immediatamente antecedente al momento del recesso. Ad esempio se il recesso del socio di una s.r.l. avvenisse il 10 gennaio 2002, il rimborso della quota dovrebbe essere determinata con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2001, anche se l’ultimo bilancio approvato è quello chiuso al 31 dicembre 2000.
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