L’art. 15 della L. 289/2002, che contiene disposizioni per la definizione degli avvisi di accertamento, è stato esaminato dalla circolare 12/E. E’ risultato che, la definizione è ammessa anche se la rettifica della dichiarazione riguardi le perdite, stabilendo, però, una “condizione” e un “effetto”. La “condizione” è che dall’avviso emergano imposte o contributi dovuti, l'”effetto” che la perdita sia riportabile a nuovo solo nella misura risultante dall’atto.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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