Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, per la sua connotazione di reato di pericolo, non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione VI penale; sentenza, 20-11-2014, n. 33867 (data deposito 31-07-2015) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


