Il rapporto di agenzia, ancorché in regime di parasubordinazione, non è totalmente assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, sicché il recesso con preavviso del preponente può attuarsi con libertà di forma, non essendo al riguardo utilizzabile la disciplina dell’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604.
Fonte: Cass., sez. lav., 17-02-2015, n. 3130 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


