Ininfluenti l’effettiva presentazione della denuncia all’autorità giudiziaria, l’esercizio da parte del Pm dell’azione penale, l’emanazione di una sentenza di condanna o assoluzione.
Ai fini dell’operatività dell’istituto del raddoppio dei termini (articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972), è ininfluente l’esercizio dell’azione penale da parte del Pm o l’eventuale sentenza di condanna. Il giudice di merito, per accertare che l’ufficio non abbia fatto un uso distorto dell’istituto de quo, deve verificare se il reato fiscale è astrattamente configurabile, essendo irrilevante, a tal fine, la mancata produzione della documentazione attestante la trasmissione della notizia di reato o la pendenza del processo penale.
Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9725 del 12 maggio 2016.


