In questo caso, secondo quanto affermato dai giudici della Corte di cassazione, è irrilevante il venir meno della soglia di punibilità e, quindi, dell’obbligo di denuncia penale.
In materia di raddoppio dei termini per l’accertamento, la soglia di rilevanza penale (articolo 43, comma 3, del Dpr 600/1973), nel testo vigente ratione temporis, va valutata con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l’accertamento. E’ irrilevante che, poi, a seguito dell’annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e il conseguente obbligo di denuncia penale, a meno che l’Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine di accertamento.
Queste le interessanti conclusioni cui perviene la Suprema corte nell’ordinanza n. 28916 del 4 dicembre scorso.


