Nell’ipotesi in cui non siano reperibili i beni in uno dei luoghi in cui il contribuente (o il suo rappresentante) svolge le operazioni commerciali scatta la presunzione della loro cessione e quindi il conseguimento di un ricavo. La presunzione non opera qualora venga dimostrato che i beni siano stati impiegati per la produzione, perduti, distrutti, consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, di appalto, di trasporto, di mandato, di commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
Fonte:


