La circolare delle Entrate n.63/E del 1° agosto 2002 riprende nuovamente il tema dei criteri di ammissibilità alla qualifica di Onlus (con conseguente accesso ai benefici previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) da parte delle organizzazioni che svolgono attività di promozione della cultura e dell’arte. Tale attività deve essere diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La condizione di svantaggio dei destinatari non è rilevante solo nel caso in cui alle attività di promozione della cultura e dell’arte siano riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
QUANDO LE ORGANIZZAZIONI CULTURALI POSSONO ESSERE ONLUS
Fonte:


