Se la fornitura di risorse umane è strettamente collegata all’affitto di macchinari e software, l’intera operazione risulta imponibile.
Per l’articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988, “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni affinché operi la citata esclusione Iva (risoluzione n. 346 del 5 novembre).
In primo luogo, lo schema negoziale da utilizzare per la fornitura della manodopera deve essere il prestito o il distacco del personale.
E’, poi, necessario che venga rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato, comprendente la retribuzione e gli oneri previdenziali e contrattuali.
Se, invece, le somme rimborsate sono superiori o inferiori al costo, sull’intero importo va applicata l’Iva.
La risoluzione, richiamando una precedente pronuncia ministeriale (risoluzione n. 152/E del 1995), specifica che, per l’applicazione del citato articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, è indispensabile che il personale utilizzato sia legato da rapporto di lavoro dipendente con l’impresa fornitrice e che l’attività lavorativa del dipendente sia organizzata da chi riceve la prestazione, nell’ambito della propria struttura.
Tuttavia, con riferimento al caso in esame, non si è in presenza di un semplice prestito o distacco di personale.
Il consorzio istante, che svolge attività di elaborazione dati per conto dei suoi consorziati (tutti esercitanti attività bancaria), utilizza macchinari, software e personale di un’altra impresa.
I macchinari e il software sono detenuti in virtù di un contratto di affitto, mentre il personale è prestato o distaccato. Si è di fronte a una figura contrattuale articolata, con una intima connessione tra il prestito di personale e l’affitto dei macchinari e del software.
La fornitura di macchinari, software e personale costituisce, in altri termini, una prestazione unica e inscindibile, grazie alla quale il consorzio utilizza le competenze e il know-how della società terza. C’è, quindi, una prestazione complessa, da considerare unitariamente.
Di conseguenza, non è possibile sdoppiare la relativa fatturazione, e l’intero corrispettivo pagato è da assoggettare a Iva, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972.
La soluzione interpretativa prospettata dal consorzio, che riterrebbe assoggettabile a Iva l’affitto dei macchinari e del software e non rilevante, invece, il rimborso del costo del personale distaccato o prestato, non è, pertanto, condivisa dall’amministrazione finanziaria.


