Corte di Cassazione Sentenza n. 18502 del 21 settembre 2016 e Sentenza n. 18586 del 22 settembre 2016.
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che sussiste un rapporto di lavoro subordinato e non di natura autonoma, qualora dalle deposizioni testimoniali emerga che il lavoratore è tenuto al rispetto di orari di lavoro identici a quelli degli altri dipendenti ed utilizza mezzi e strumenti del datore di lavoro.
Secondo la Corte è da considerarsi lavoratore dipendente anche l’autonomo che, pur senza vincoli di orario e con elevata autonomia, sottostà alle direttive impartitegli dalla direzione commerciale dell’azienda e coordina un gruppo di persone numeroso.


