Secondo l’orientamento delle recenti sentenze della Corte di Cassazione non è strettamente necessaria l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente nel caso di accertamenti bancari. La possibilità di eseguire accertamenti bancari è prevista dagli articoli 51 del Dpr 633/72 (per l’Iva) e 32 del DPR 600/73 (per le imposte sui redditi) che consentono la richiesta alle aziende e agli istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti, e all’amministrazione postale, per quanto attiene i dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, di copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi, comprese le garanzie prestate da terzi.
(Fonte: Il Sole24Ore)
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