La circolare n. 41/E del 13 maggio scorso ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’applicazione della Tremonti bis in ambito immobiliare. La circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 aveva chiarito che le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione di immobili destinati alla vendita non possono usufruire dell’agevolazione con riferimento agli immobili costruiti, neppure se temporaneamente concessi in locazione, in quanto tale utilizzo non è sufficiente a modificarne la natura di beni-merce. Tale principio di validità generale trova eccezione negli immobili costruiti e utilizzati direttamente dall’impresa costruttrice per lo svolgimento della sua attività.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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QUANDO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE CONSERVA L’AGEVOLAZIONE TREMONTI
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