La sentenza della Cassazione sezione tributaria dell’11 giugno 2003, n. 9320 afferma, fra l’altro, che l’obbligo di compilare il quadro RW – da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparati che detengano investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria – riguarda «non solo gli effettivi beneficiari o i detentori occulti dei conti in questione, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione».
Si ribadisce che l’obbligo di dichiarazione è posto a carico «anche» del soggetto «avente la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie con il compito di trasferirle all’effettivo beneficiario».
Pensiamo al caso di una persona fisica residente che abbia la firma sul conto all’estero di un’altra persona residente o non residente. Ma anche al caso frequente in cui più familiari si intestino un’attività all’estero in comunione di beni e il trasferimento all’estero per effettuare l’investimento sia fatto da uno solo di loro, per conto anche degli altri.
In tutti questi casi, il quadro RW dovrebbe essere compilato sia dall’effettivo possessore dell’investimento, per la sua quota, sia da chi ha fatto l’investimento per conto degli altri interessati, per l’intero ammontare dell’investimento.
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