Per effetto dell’art. 1, c. 47 L. 244/07, una società incorporante o risultante da fusione, beneficiaria o conferitaria possono optare per il riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, nei limiti delle differenze ancora esistenti alla chiusura del periodo d’imposta 2007 o del periodo successivo, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva per scaglioni.
Se, prima della Finanziaria 2008, l’iscrizione di questi differenziali non trovava riconoscimento fiscale, ora,
per mezzo del quadro RQ di Unico 2008 è possibile.


