È punibile chi istiga altri a emettere fatture per operazioni inesistenti.
Il principio è stato sancito dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, che, in una recente decisione, ha fornito importanti chiarificazioni relative al concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Secondo la Corte, l’uso delle fatture per operazioni inesistenti, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria sancita dall’art. 9, è quello ´statuito nell’art. 2, consistente nella indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sull’Iva.
Pertanto, se l’istigatore utilizza le fatture false, indicandole in una delle dichiarazioni annuali, è punibile ai sensi del (solo) art. 2.


