Due risoluzioni – 7 ed 8 – in materia di territorialità delle intermediazioni emanate dall’Agenzia Entrate sui nuovi criteri introdotti dalla Finanziaria 2008.
Tali risoluzioni interpretano le nuove disposizioni dell’art. 7, c. 4, lettera f-quinquies, del dpr 633/72.
Le intermediazioni su vendite di beni mobili, rese nei confronti di comittenti stabiliti in Italia, si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello stato, ma fruiscono del regime di non imponibilità se si riferiscono a cessioni all’esportazione.
Sono invece escluse dal campo di applicazione dell’imposta le intermediazioni, nei confronti di committenti stabiliti fuori dell’UE, relative a cessioni di beni effettuate al di fuori del territorio nazionale.


