In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice, per l’udienza fissata per la loro escussione, comporta la decadenza della parte dalla prova; ne deriva che è legittimo il provvedimento di revoca dell’ammissione dei testi non citati.
Fonte: Cass. pen., sez. VI, 07-01-2015, n. 2324 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


