All’interno delle proroghe in materia di privacy vi sono i termini per l’attuazione delle misure minime di sicurezza e per l’adeguamento di strumenti elettronici che non consentono di attuare le misure minime di sicurezza.
Non sono stati prorogati altri termini previsti dal Codice della privacy: l’articolo 180 del decreto legislativo 196/03, come modificato, dispone, infatti, che le misure minime di sicurezza che non erano già previste dal Dpr 318/99 devono essere adottate entro il 31 dicembre 2004.
Pertanto il termine prorogato riguarda le misure “nuove” e non quelle che già dovevano essere adottate, in vigenza del Dpr 318/99.


