Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 15 del 20 gennaio 2016, ha chiarito che il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni è requisito indispensabile per l’iscrizione nell’albo degli avvocati, anche nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della legge 247/2012, trattandosi di requisito di ordine generale.
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