L’agenzia delle Entrate ha fornito due precisazioni sull’applicazione dello scudo fiscale alle imprese. In particolare l’art. 9 della Finanziaria 2003 stabilisce che il condono tombale non è efficace per i redditi «conseguiti all’estero» di cui al comma 5 dell’art. 8, per i quali si può solo presentare la dichiarazione integrativa. L’Agenzia afferma, inoltre, che i soggetti non tenuti alla redazione delle scritture contabili, non possano ottenere, attraverso il condono, l’estinzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale. Unica possibilità, quindi, è quella di aderire allo scudo fiscale bis per i privati (articolo 6 del D.L. 282 del 2002). Si osserva, però, che nei casi in cui il soggetto non detenga più le attività originariamente costituite all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio, lo scudo fiscale non sarà attivabile, lasciando così la sua posizione scoperta. Il problema è destinato a divenire meno rilevante perché gli emendamenti presentati alla Camera consentono di effettuare le regolarizzazioni anche nei libri e registri contabili oltre che nel bilancio e nel rendiconto. Pertanto, anche i professionisti e le imprese in contabilità semplificata potranno ottenere l’estinzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale.
(Fonte: Il Sole 24ORE)
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