Il lavoratore dipendente o il lavoratore autonomo, già iscritto a forme di previdenza per liberi professionisti e cessato dall’iscrizione per avvenuta cancellazione dall’albo professionale, può, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità presso l’Inps, effettuare la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nella gestione cui risulti iscritto in qualità di lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 1, 1º comma, l. n. 45 del 1990, anche se non abbia raggiunto l’età pensionabile per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dal 4º comma stesso articolo.
Fonte: Cass., sez. lav., 04-01-2016, n. 15. – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


