L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l’applicazione del beneficio, di esenzione Iva, per i corsi di lingua effettuati da soggetti comunitari ed extracomunitari occorre chiedere e ottenere, la presa d’atto. La presa d’atto è un’esplicazione del potere di vigilanza dell’amministrazione con il quale si accerta la sussistenza dei requisiti necessari (agibilità dei locali, svolgimento delle materie o efficienza del materiale scolastico) che consentano di realizzare le prestazioni didattiche stesse. La presa d’atto, conclude la risoluzione, è l’unico provvedimento idoneo a conferire il beneficio dell’esenzione da Iva previsto dall’articolo 10, n. 20 del Dpr 633/1972. (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 17 marzo 2003 n. 65/E)
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