Prodotti da inalazione senza combustione: pronti i codici tributo per il versamento dell’imposta

L’articolo 62-quater.2, comma 1, del Dlgs n. 504/1995, n. 504, inserito dall’articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, prevede, alle condizioni ivi indicate, che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del Dlgs n. 219/2006, siano assoggettati a imposta di consumo.

A seguito della richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise, con Risoluzione n. 58/E del 17 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo del predetti prodotti, dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento della citata imposta di consumo.

Li riportiamo di seguito:

  • “5515” denominato “Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
  • “5516” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
  • “5517” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

In sede di compilazione del Modello F24 Accise i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in
compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
– nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del fabbricante, depositario, rappresentante fiscale o importatore;
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, nel formato “MM” e “AAAA”.

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