La Corte di Cassazione, Prima sezione Civile, con la Sentenza n. 9772 del 12 maggio 2016 ha chiarito che, in tema di processo civile telematico, nel testo anteriore al d.l n. 83 del 2015, il deposito per via telematica anziché con modalità cartacee dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo a nullità ma ad una mera irregolarità.
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