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Procedure e di rilascio di autorizzazioni per l’installazione di reti di comunicazione elettronica e per l’autorizzazione archeologica: semplificazioni

L’articolo 8-bis (rubricato “Misure di semplificazione per l’innovazione“) prevede semplificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, apportando in tal senso modifiche al D.Lgs. n. 33 del 15 febbraio 2016, che in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga ed al Codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, si prevedono, tra l’altro:
– semplificazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica;
– semplificazioni per l’autorizzazione archeologica (comma 2-bis);
– l’esenzione per le minitrincee dalla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (comma 2.ter);
– lo snellimento delle procedure per la realizzazione, nei condomini, degli interventi per la banda ultralarga.

1) Il comma 2 apporta le seguenti modifiche all’articolo 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, prevedendo che:

– nel caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, venga presentata una istanza unica;

– rilascio dell’autorizzazione comporti l’autorizzazione non solo alla effettuazione degli scavi ma anche delle eventuali opere civili;

– per gli interventi per l’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, l’autorizzazione relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, sia rilasciata entro il termine di novanta giorni (anziché 120 giorni) dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza, a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica.

2) Il comma 3 modifica l’allegato B del D.P.R. n. 31/2017 ( Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), che elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

Nello specifico nel nuovo punto B10 dell’allegato B, sostituito dal comma 3 in commento, si sottrae al procedimento autorizzatorio semplificato l’installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all’interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l’altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore al sito nel suo complesso.

3) Il comma 4 introduce un nuovo comma 3-bis all’articolo 26 del codice della strada, che prevede, nel caso di interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il rilascio del nulla osta nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune.

4) Il comma 5 modifica l’articolo 94, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), introducendo un termine di 40 giorni (anziché 60) per il rilascio dell’autorizzazione per interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Sull’argomento si segnala una pubblicazione dell’ANCI dal titolo “L’infrastrutturazione digitale del territorio in Banda Ultra Larga: procedure, obblighi e strumenti per i Comuni“.

La pubblicazione è stata emanata al fine di aiutare i Comuni nella gestione degli interventi di realizzazione di infrastrutture digitali in banda larga e ultra larga nel territorio, messi in campo dagli operatori di telecomunicazioni sia nell‘ambito dei propri piani di investimento privati sia all’interno della più ampia Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.
Per scaricare il testo della pubblicazione ANCI clicca qui.

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