Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 69 del 21 giugno 2018 ha chiarito che, per la sussistenza del legittimo impedimento del professionista a comparire dinanzi al giudice disciplinare, è necessario che il certificato medico presentato non sia generico (nel caso di specie attestava una sindrome imprecisata e prescrizione di riposo per 5 giorni salvo complicazioni) ma, al contrario, dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire.
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