Con l’ordinanza n. 20687/17, depositata il 1° settembre, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito il principio secondo cui “l’art. 10, comma 6, d.l. n. 203/2005 (conv. con I. n. 248/2005), nel prevedere che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità devono essere notificati all’INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza“.
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