E’ entrato in vigore ieri, 9 maggio 2018, il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 marzo 2018, di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (Legge 23 giugno 2017, n. 103) nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.
Si ricorda che il decreto, in particolare, amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo.
La procedibilità a querela viene dunque introdotta:
- per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata;
- per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale, fatta salva la procedibilità d’ufficio:
- qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale;
- qualora, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.


