Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 marzo 2018, ha approvato in esame definitivo un decreto di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (Legge 23 giugno 2017, n. 103) nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.
Il decreto, in particolare, amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo.
La procedibilità a querela viene dunque introdotta:
- per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata;
- per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale, fatta salva la procedibilità d’ufficio:
- qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale;
- qualora, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.


