In applicazione del principio generale di libertà di forma ed in mancanza di espressa previsione normativa della forma scritta, l’accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, con la conseguenza che non è necessaria la forma scritta neppure per la ratifica di accordo aziendale stipulato da falsus procurator, ossia da organizzazione aziendale priva di rappresentanza, e che, pertanto, la ratifica potrebbe intervenire anche per facta concludentia.
Fonte: Cass., sez. lav., 02-03-2015, n. 4176 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


