L’articolo 2545 octies del C.c. dispone che «la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi non rispetti la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 ».
La nuova previsione, introdotta dalla riforma del diritto societario è entrata in vigore dal primo Gennaio 2004 e quindi questi sono gli ultimi mesi da sottoporre a verifica per il rispetto della mutualità prevalente, con conseguente perdita dei benefici fiscali e necessità di redigere un bilancio straordinario al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili; il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.


