Prima casa, sì al nuovo acquisto agevolato anche se l’abitazione da vendere deriva da una fusione immobiliare

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione dell’agevolazione prima casa in caso di sostituzione dell’immobile già posseduto e fornisce indicazioni sul calcolo del credito d’imposta quando l’abitazione originaria deriva dalla fusione di immobili acquistati con regimi fiscali differenti.

Con la Risposta a interpello n. 117 del 4 giugno l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una coppia che intende acquistare una nuova abitazione nello stesso Comune di residenza usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, impegnandosi a vendere entro due anni l’immobile attualmente posseduto.
La particolarità della vicenda riguarda l’immobile da alienare: esso deriva infatti dalla fusione di due appartamenti acquistati in momenti diversi. Il primo era stato comprato nel 1986 con l’agevolazione prima casa, mentre il secondo, acquistato nel 2004 per ampliare l’abitazione principale, non aveva beneficiato dell’agevolazione allora non riconosciuta, in via interpretativa, agli acquisti di immobili contigui destinati all’ampliamento.

Via libera all’agevolazione sul nuovo acquisto

Secondo l’Agenzia, la finalità della disciplina contenuta nel comma 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro è quella di agevolare il contribuente nella sostituzione della casa già acquistata con i benefici fiscali, concedendo al contribuente un termine di due anni per la vendita dell’immobile preposseduto.
Di conseguenza, anche nel caso esaminato è possibile richiedere l’agevolazione prima casa per il nuovo acquisto, purché l’abitazione attualmente posseduta – risultante dalla fusione dell’immobile acquistato con agevolazione e di quello acquistato senza benefici – venga alienata entro il termine previsto dalla legge.

Credito d’imposta limitato alla quota agevolata

Diversa la conclusione sul credito d’imposta previsto per il riacquisto della prima casa.
L’Agenzia precisa che tale beneficio può essere determinato esclusivamente sulla base dell’imposta versata in occasione del precedente acquisto effettuato con l’agevolazione prima casa.
Nel caso concreto, quindi, il credito dovrà essere calcolato facendo riferimento soltanto all’imposta corrisposta per l’acquisto del 1986, che aveva fruito del regime agevolato. Resta invece esclusa dal conteggio l’imposta di registro pagata in misura ordinaria per l’acquisto dell’abitazione contigua effettuato nel 2004, non essendo stata applicata in quell’occasione l’agevolazione prima casa.

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