Con la circolare n. 28/E del 21 giugno 2004 l’agenzia delle Entrate precisa che non hanno natura innovativa le modifiche apportate alle sanzioni amministrative dovute per dichiarazioni mendaci o per il trasferimento prima del decorso del quinquennio, degli immobili acquistati con l’agevolazione cosiddetta “prima casa”.
Il contribuente, se vuole definire la controversia pagando entro il termine per effettuare ricorso (60 giorni dalla notifica), deve versare comunque le imposte non versate e un quarto della penalità/sanzione amministrativa, mentre con il precedente regime sanzionatorio era possibile pagare un quarto dell’intera penalità che era composta dall’Iva più le sanzioni.


