L’alloggio acquistato dal consorte con i benefici è, civilisticamente, di entrambi i coniugi, ma per l’agevolazione fiscale è necessario che tutti e due possiedano i requisiti di legge.
In caso di acquisto di un’abitazione da parte di coniugi in regime di comunione legale, per usufruire dell’agevolazione “prima casa” sull’intero immobile, è necessario che entrambi i coniugi intervengano in atto al fine di rendere le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986.
Lo ha confermato la Corte di cassazione con l’ordinanza 14326 del 5 giugno 2018, che ha riformato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1508/16/2016.


