Previndai informa i Dirigenti iscritti al Fondo della pubblicazione del Documento informativo sulla Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
In base a quanto disposto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 l’iscritto alla Previdenza Complementare può fare richiesta al Fondo della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) a valere sull’intera posizione individuale maturata o su parte di essa se:
- è in possesso dei requisiti per l’accesso all’Anticipo Pensionistico come disciplinato dall’art. 1, co. 167 della medesima Legge (nel seguito "APE volontaria") certificati dall’INPS;
- ha cessato il rapporto di lavoro.
Spetta comunque all’iscritto la possibilità scegliere di avvalersi dell’APE volontaria e della RITA in modo congiunto o alternativo.


