La Corte di Giustizia europea con la sentenza C-141/00 del 10/9/2002, ha fissato alcuni principi importanti in materia di IVA. L’esenzione Iva delle prestazioni mediche ha carattere oggettivo e non è condizionata dalla forma giuridica del prestatore; la norma si applica, pertanto, anche ai servizi fatturati dalle società, purché si tratti di prestazioni mediche fornite da persone in possesso dei requisiti professionali necessari. La Corte ha infatti sottolineato che le esenzioni costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario, da inquadrare nel contesto generale del sistema comune dell’Iva instaurato dalla sesta direttiva (e quindi, per l’Italia, si tratta dell’art. 10 n° 18 del DPR 633/72).
(Fonte: ItaliaOggi)
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PRESTAZIONI MEDICHE ESENTI DA IVA
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