Con Circolare n. 28/E del 22 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito all’assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati ai soggetti privi di sostituto d’imposta – Redditi 2012.
L’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che a partire dall’anno 2014 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), nel caso di assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possano comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille.
Per i soli soggetti per i quali emerge, per l’anno 2012, un complessivo credito d’imposta, è prevista la possibilità di presentare nel 2013 il modello 730-Situazioni particolari, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte.
Il soggetto che presta l’assistenza, e’ tenuto a consegnare, entro il giorno 11 ottobre, la dichiarazione 730-Situazioni particolari elaborata al contribuente, ed entro il successivo 25 ottobre, deve effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Quindi:
- dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente della dichiarazione 730-Situazioni particolari;
- entro l’11 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza consegna la dichiarazione elaborata al contribuente;
- entro il 25 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.
Qui la Circolare n. 28/E.


