L’articolo 32, 1 comma, n.2, del DPR 600/73 relativo all’accertamento delle imposte sui redditi prevede che i prelevamenti annotati nei conti bancari sono posti, come ricavi, a base delle rettifiche e degli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili.
Tale disposizione è stata più volte sottoposta alla verifica di compatibilità costituzionale: secondo la Corte Costituzionale (sentenza 225/05) la norma rappresenta una applicazione dell’accertamento induttivo come tale ammissibile e non manifestamente arbitraria.


