Entro il 28 febbraio di ciascun anno, al fine della dichiarazione precompilata, devono essere trasmessi per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni.
Con il Decreto 1 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito i termini e le modalità per l’invio dei suddetti dati.
Relativamente alle spese universitarie il Decreto prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2016, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale e’ stata sostenuta la spesa rimborsata.
Nella comunicazione non devono essere indicati:
- i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- i rimborsi trasmessi dalle universita’ ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2016.
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