In UNICO 2005 per le società di persone il regime di esenzione delle plusvalenze relative a partecipazioni esenti, in ambito Irpef si applica limitatamente al 60% del loro ammontare.
Il Tuir prevede che l’esenzione sia limitata al 60% della plusvalenza e questo ammontare andrà riportato fra le variazioni in diminuzione nel rigo RF42 lasciando quindi tassabile la differenza del 40 per cento.


