Con la sentenza n. 7720 del 16 maggio 2003 la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e dei confini del cosiddetto “onere di repêchage”. I giudici di legittimità di fatto hanno introdotto un ulteriore onere a carico del datore di lavoro il quale, prima di procedere al licenziamento del lavoratore, dovrà verificare la disponibilità del dipendente a trasferirsi presso altra sede dell’impresa. Inoltre tale verifica deve essere preliminare, e cioè precedente all’irrogazione del licenziamento.
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PIU’ VINCOLI AL DATORE DI LAVORO SUL “REPECHAGE” DEL DIPENDENTE
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