In caso di utilizzo di dati bancari di terzi a carico del contribuente, il Fisco deve provare, anche in via presuntiva, che i dati sono in realtà riferibili al contribuente. Inoltre, dovrà essere consentito alla parte di difendersi anche con dichiarazioni rese dal terzo, rilasciate al contribuente o al suo difensore. L’importante affermazione di principio è contenuta nella sentenza 4423/03 della Cassazione, sezione tributaria , che ha in parte temperato i “rigori” di alcune delle ultime pronunce, sempre in materia di accertamenti bancari.
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