Con un messaggio l’INPS ha finalmente chiarito l’applicabilità anche ai contributi previdenziali del rinvio disposto dal dpcm del 24 luglio (in G.U. n° 177 del 1° Agosto): il termine del giorno 16 slitta quindi al 24, senza alcuna maggiorazione. Il differimento riguarda tutti i pagamenti effettuabili mediante il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestione amministrate dall’Istituto di previdenza. Non sono invece oggetto di proroga i versamenti di premi e contributi da effettuare con modalità diverse dall’F24 (bollettini di c/c postale e bonifici bancari).
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