La dichiarazione correttiva fatta e presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine è punibile con la sanzione prevista per il ritardo e non con quella prevista per l’infedeltà: in euro, significa che la violazione può essere sanata pagando l’importo fisso di 32 euro e non il 20% della maggiore imposta o del minor credito.
L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che con l’espressione ´correttiva nei termini’ si intende la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Da qui possono discendere le ulteriori considerazioni in materia di sanzioni e ravvedimento operoso.
Secondo le istruzioni di compilazione dei modelli, nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione, deve presentare una nuova dichiarazione compilandola integralmente e barrando la casella ´correttiva nei termini’.
Scaduti i termini, invece, l’operazione di rettifica o integrazione comporta la presentazione di una nuova dichiarazione nei termini previsti dall’art. 13 del dlgs 18/12/97, n. 472 (cioè entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo), barrando in tal caso la casella ´dichiarazione integrativa’.


