A seguito delle novita’ introdotte nella disciplina IVA, con Provvedimento del 26 marzo 2014 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, a decorrere dal primo trimestre 2014 (da trasmettere quindi entro aprile 2014).
La novità più importante riguarda i contribuenti che maturano il diritto al rimborso poiché effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento.
Il nuovo modello VR recepisce l’accoglimento, nel totale delle operazioni effettuate, anche delle operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per i quali, in base al nuovo art. 21, dal 2013 è obbligatorio emettere fattura e in base all’art. 20 le stesse assumono rilevanza per la determinazione del volume d’affari.
La modifica comporta un innalzamento del denominatore e quindi, per qualche contribuente, potrebbe risultare più difficile raggiungere la soglia del 25%.


