Il decreto legislativo 228, del 18 maggio 2001 in vigore da ieri, riscrive l’articolo 2135 del Codice civile, che nella nuova formulazione, al comma 1, definisce imprenditore agricolo chi esercita le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame e altre attività connesse. Fra le “attività connesse”, devono intendersi quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette oltre che alle normali attività agricole anche alle attività dirette alla fornitura di beni e servizi, mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge, ipotesi operative queste ultime, chiaramente riferite all’agriturismo.
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