La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con la sentenza n. 49/1/04 del 3 maggio ha riconosciuto il diritto di un commercialista al rimborso delle somme Irap versate dal 1998 al 2001: secondo la Ctp, infatti, solo se i capitali investiti sono di notevole entità economica c’è il presupposto d’imposta, mentre non rientra sotto il concetto di organizzazione di capitali il possesso e l’utilizzo di qualche macchina da scrivere o computer, o attrezzature tecniche simili, che fanno ormai parte integrante addirittura della vita domestica.


