Il regime delle restrizioni alle assunzioni previsto dalla legge Finanziaria per il 2005 non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti.
Il comma 21 dell’articolo 1 della finanziaria, infatti, individua in modo chiaro gli enti locali assoggettati al rispetto del patto di stabilità, individualdoli in regioni, province e comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti, nonché, delle comunità montane, isolane e unioni di comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.


